Si possono rottamare le cartelle con uno sconto sugli interessi ma bisogna fare attenzione a tutti i requisiti previsti dalla norma contenuta nell’ultima legge di stabilità. Senza dimenticare che va pagato tutto in un’unica soluzione
Per comprendere se è possibile aderire alla mini-sanatoria prorogata al 31 maggio in base alla propria posizione debitoria, i contribuenti interessati devono visionare (con la consultazione online o recandosi direttamente agli sportelli dell’agente della riscossione) il proprio estratto di ruolo ossia gli importi iscritti a ruolo e e somme derivanti da avvisi di accertamento esecutivi affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Alla luce della posizione debitoria, i contribuenti devono individuare gli atti per cui è possibile aderire alla mini-sanatoria. Si possono definire in modo agevolato, infatti, solo i carichi inclusi nei ruoli consegnati agli agenti della riscossione fino al 31 ottobre 2013, compresi gli accertamenti esecutivi, emessi da uffici statali, agenzie fiscali, Regioni, Province e Comuni. In caso di dubbi, è sempre opportuno chiedere chiarimenti all’agente della riscossione.
Anche le entrate non erariali come il bollo dell’auto e le multe per violazione al codice della strada elevate da Comuni e Prefetture possono essere oggetto di definizione agevolata. Tuttavia, il beneficio è limitato soltanto al risparmio degli interessi di mora e non anche alle altre maggiorazioni conseguenti all’irrogazione delle sanzioni amministrative a seguito di tali violazioni.
Non è invece possibile definire in modo agevolato i ruoli emessi da istituti previdenziali e assistenziali, come Inps e Inail, relativi a contributi previdenziali e premi assicurativi dovuti e non pagati. Pertanto, in caso di avvisi di addebito emessi dall’Inps o di cartelle di pagamento relative a premi assicurativi non versati all’Inail, il contribuente potrà chiedere comunque la dilazione dell’importo dovuto, comprensivo di interessi di mora e di iscrizione a ruolo.
La sanatoria scade il 31 maggio. La scadenza iniziale fissata al 28 febbraio dalla legge di stabilità era già stata prorogata una volta al 31 marzo. Con la nuova proroga al 31 maggio, la sospensione della riscossione dei debiti interessati dalla definizione agevolata slitta dal 15 aprile al 15 giugno 2014.
Nel calcolo delle somme dovute per aderire alla sanatoria, i contribuenti devono individuare gli importi (anche residui) ancora dovuti – tra cui figurano, per esempio, imposte, sanzioni e aggio della riscossione – in base alla cartella di pagamento e/o all’avviso di accertamento esecutivo che si vuole rottamare e sottrarre la componente attribuibile a interessi di mora e da ritardata iscrizione a ruolo.
I soggetti interessati devono effettuare il pagamento delle somme dovute in un’unica soluzione, senza chance di rateazione, entro il 31 maggio direttamente presso l’agente della riscossione. Occorrerà prestare attenzione per far imputare correttamente il pagamento delle somme ai carichi da rottamare. È possibile effettuare il versamento in tutti gli sportelli di Equitalia, negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando tassativamente nel campo «Eseguito da» la dicitura «Definizione Ruoli – L.S. 2014». Equitalia consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Dopo il pagamento entro il 31 maggio, i contribuenti che hanno aderito alla mini-sanatoria dovranno attendere l’invio, da parte dell’agente della riscossione, di una comunicazione di avvenuta estinzione del proprio debito entro il prossimo 31 ottobre. Tale comunicazione sarà spedita con posta ordinaria e attesterà il buon esito della procedura eseguita e, dunque, il discarico delle somme.
[FONTE:Il sole 24ore]